Al comma 10, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Per ciascuna lista o coalizione di liste un solo candidato può essere, incluso, nell'intero territorio nazionale, in liste con lo stesso contrassegno in un collegio uninominale e fino a tre collegi plurinominali.
2-bis. Ad eccezione di quanto previsto al comma 2, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale o in più di un collegio plurinominale, a pena di nullità.
2-ter. Ad eccezione di quanto previsto al comma 2, nessuno può essere candidato in un collegio uninominale e in un collegio plurinominale, a pena di nullità.
Conseguentemente sopprimere il comma 4.