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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.44. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.44.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Per ciascuna lista o coalizione di liste un solo candidato può essere, incluso, nell'intero territorio nazionale, in liste con lo stesso contrassegno in un collegio uninominale e fino a tre collegi plurinominali.
  2-bis. Ad eccezione di quanto previsto al comma 2, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale o in più di un collegio plurinominale, a pena di nullità.
  2-ter. Ad eccezione di quanto previsto al comma 2, nessuno può essere candidato in un collegio uninominale e in un collegio plurinominale, a pena di nullità.

  Conseguentemente sopprimere il comma 4.