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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.40. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.40.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19», dopo il comma 4, inserire il seguente:
  «4-bis. Il candidato nella circoscrizione Estero può essere candidato anche in un massimo di tre collegi plurinominali e in un solo collegio uninominale».

  Conseguentemente:
   al comma 28, lettera b), sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti;
   al comma 28, lettera b), aggiungere in fine, i seguenti commi:
  «1-ter. Il candidato eletto nella circoscrizione Estero e in un collegio uninominale si intende eletto nel collegio uninominale.
  1-quater. Il candidato eletto nella circoscrizione Estero e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera d)»;
   all'articolo 2, comma 9, capoverso «Art. 17-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Il senatore eletto nella circoscrizione Estero e in un collegio uninominale si intende eletto nel collegio uninominale.
  3-ter. Il senatore eletto nella circoscrizione Estero e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d)»;
   all'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) se residenti in Italia, i candidati possono presentarsi in qualsiasi ripartizione. Se residenti all'estero, i candidati possono presentarsi solo nella ripartizione nella quale sono elettori»;
   b)  al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se residenti in Italia, i candidati possono presentarsi, col medesimo contrassegno, in qualsiasi ripartizione».