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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.30. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.30.

  Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  4-bis. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
  I magistrati candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni giudicanti in organismi collegiali per un periodo di due anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno due anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
  I magistrati eletti non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato.