Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ultimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Hanno la precedenza a ricoprire l'incarico di scrutatore i disoccupati da almeno 6 mesi che abbiano raggiunto i 18 anni».