stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.212. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.212.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti:
  «Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di un voto per l'espressione della preferenza tra i candidati compresi nella lista votata.
  Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
  Il voto di preferenza si esprime indicando, nell'apposita riga a fianco del contrassegno della lista votata, il candidato prescelto».

  Conseguentemente:
   1) al comma 17, capoverso articolo 31, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza.
   2) sostituire il comma 20 con il seguente: 20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. L'indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata.
  2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati compresi nella lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
  3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno della lista alla quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo.
  4. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.
   3) Al comma 21 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
    a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista»;
    b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti, di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.»;
   4) sopprimere il comma 23;
   5) sostituire il comma 24 con il seguente: 24. Al comma 1 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il numero 1) sono inseriti, i seguenti:
  «1-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi assegnati a ciascun candidato;
  1-ter) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali»;
   6) al comma 27, capoverso articolo 84, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno conseguito le cifre individuali più elevate sulla base della graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-ter). A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età;
   7) al comma 29, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 1 sostituire le seguenti parole: «al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» con le seguenti: «al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-ter)».