Al comma 17, capoverso Art. 31, aggiungere, in fine, il seguente:
4-bis. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato «tagliando antifrode», che sarà rimosso e conservato dagli uffici elettorali, prima dell'inserimento della scheda nell'urna.
Conseguentemente:
al comma 18, premettere la seguente lettera:
0a) al primo comma, dopo il termine «scheda» sono aggiunte le seguenti parole: «, annota il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode»;
al comma 18, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al terzo comma sostituire le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna» con le seguenti: «, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda, senza tagliando, nell'urna».