Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ovvero del sistema pubblico di identità digitale (SPID), ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero dell'interno provvede, con i propri fondi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di un sistema, secondo le regole tecniche determinate dall'Agenzia per l'Italia Digitale in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni e integrazioni, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. In tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.