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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.194. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.194.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  «6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali» e dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»;
   b) dopo la parola: «organizzato» aggiungere le seguenti parole «nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.»;
    2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.»;
   al comma 13, lettera a) premettere la seguente lettera: 0a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
  «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma, primo periodo;
  1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis.»;
  dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Elezioni trasparenti).

  1. In apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
   a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera;
   b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, come modificato dalla presente legge;
   c) il programma elettorale, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico per l'elezione della Camera, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, in quanto previsto dal medesimo articolo 14-bis.

  2. Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.