Al comma 24, capoversoArt. 77, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, sottrae i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b).