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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.171. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.171.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a quattro e non superiore a sette.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 1, comma 9, lettera d), capoverso comma 3, sostituire le parole: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a cinque;
   2) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a quattro e non superiore a sette.
    b) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: in ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a cinque;
   3) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a sette.
    b) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, il numero complessivo dei collegi plurinominali nelle circoscrizioni non può essere superiore a sessanta.
    c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a sette.
    d) al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, il numero complessivo dei collegi plurinominali nelle circoscrizioni non può essere superiore a trenta.