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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.135. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.135.

  Al comma 4, capoverso Art. 4, comma 2, sostituire le parole da: «su un'unica scheda» sino alla fine del comma, con le seguenti: «anche in forma disgiunta, su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di una lista dei candidati nei collegi plurinominali. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinominali. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo.»;

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
  al comma 18, capoverso Art. 58, lettera a) sostituire le parole da: il contrassegno sino alla fine della lettera con le seguenti: il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;
  al medesimo comma 18, lettera b), sostituire le parole da: Nei casi sino alla fine della lettera con le seguenti: L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;
  al comma 20, capoverso Art. 59-bis:
   a) al comma 2, sostituire le parole da: a favore sino alla fine del comma con le seguenti: ai fini della lista;
   b) al comma 3, sostituire la parola: nullo con la seguente: valido.
  al comma 21, capoverso Art. 68, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista.»
  al medesimo comma 21 sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 3-bis sostituire il primo periodo con il seguente: «3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
  al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, alla lettera c) sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera;
  al medesimo comma, dopo la lettera
f), inserire le seguenti:
   «f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
  al comma 27, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole da: proclama sino alla fine del comma, con le seguenti: verifica, per ciascuna lista in ogni collegio plurinominale, se vi siano candidati che abbiano ottenuto un numero di preferenze superiore al 30 per cento dei voti ottenuti dalla lista. Qualora la verifica di cui al precedente periodo dia esito negativo, proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. Qualora, invece, la verifica di cui al primo periodo del precedente comma accerti la presenza di uno o più candidati che abbiano ricevuto un numero di preferenze superiore alla soglia ivi indicata, l'Ufficio ordina tali candidati in ragione del numero di preferenze ottenute cui fa succedere gli altri candidati che non hanno superato la soglia fissata al primo periodo mantenendo, per quest'ultimo, l'originaria sequenza di presentazione e proclama eletti in tale ordine i candidati del collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto»;
  al medesimo capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: procedendo secondo le modalità di cui al precedente comma 1. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, con le medesime modalità previste ai sensi del comma 1.»;
  al comma 29, capoverso Art. 86, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al comma 1 sostituire le parole da: sopravvenuta, fino alla fine del comma con le seguenti: sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, con le modalità di cui al precedente articolo 84»;

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: il contrassegno sino alla fine del comma, con le seguenti: il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.»;
   b) sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.»;
  al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole da: nella lista del collegio sino alla fine del comma, con le seguenti: i candidati compresi nella lista medesima, applicando le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».