Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle circoscrizioni regionali che comprendono minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999, anche in applicazione del principio di cui alla successiva lettera d), per la formazione dei collegi plurinominali si può derogare dal numero massimo di quattro collegi uninominali, ai fini di mantenere la minoranza linguistica all'interno di un unico collegio plurinominale.