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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.08. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
3.08.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Norme in materia di espressione del voto del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali).

  1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le medesime disposizioni sono valide per coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali e che dunque sono ammessi a votare nel comune in cui operano. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».