Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Norme in materia di espressione del voto del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali).
1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le medesime disposizioni sono valide per coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali e che dunque sono ammessi a votare nel comune in cui operano. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».