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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.07. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
3.07.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto al voto per corrispondenza dei lavoratori marittimi imbarcati).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei lavoratori marittimi imbarcati.
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso preventivamente alle Camere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro dieci giorni dalla assegnazione dello schema.
  3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovano all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza;
   b) la richiesta deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni;
   c) si deve prevedere l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato;
   d) presso gli uffici consolari legittimati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente l'occorrente per l'espressione del voto;
   e) l'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per il tramite del consolato o dell'ambasciata;
   f) le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede;
   g) la procedura speciale di cui sopra si applica sia alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sia alle elezioni per i componenti italiani del Parlamento europeo;