Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».