Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).
1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Sindaco del comune di residenza, o il presidente del tribunale avente competenza su tale comune, può delegare alle autenticazioni di cui al comma precedente i cittadini italiani indicati da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale».