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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.014. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
3.014.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in luogo diverso da quello di residenza nel territorio italiano).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini che temporaneamente si trovino in un comune non appartenente alla propria Regione di residenza.
  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere, per i cittadini che temporaneamente si trovino in un comune non appartenente alla propria Regione di residenza, l'esercizio del diritto di voto con una modalità di procedura specifica, anche in una sezione elettorale diversa da quella nella quale si è iscritti nel proprio comune di residenza;
   b) stabilire l'applicabilità della modalità di procedura specifica di cui alla lettera a) alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e per i referendum;
   d) definire condizioni, organizzazione, termini temporali di svolgimento e procedura di esercizio del diritto di voto;
   e) determinare le amministrazioni referenti e lo schema di comunicazione e coordinamento con la sezione elettorale del comune per il cittadino di cui alla lettera a) ai fini della verifica dell'iscrizione alla lista elettorale, nonché della registrazione del voto.

  3. Dall'attuazione della delega conferita dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.