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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.012. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
3.012.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano nell'ambito del territorio nazionale in un comune diverso da quello in cui sono anagraficamente residenti.
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione dello schema.
  3. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alla Camere adeguata motivazione. Si prescinde dal parere qualora non sia espresso entro i termini previsti.
  4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere, per i cittadini che, per motivi di studio, si trovano per un determinato periodo in un comune del territorio nazionale diverso da quello in cui sono residenti, l'ammissione al voto con procedura speciale, al di fuori della sezione di iscrizione elettorale nell'ambito del comune di residenza;
   b) stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui alla lettera a) alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   c) individuare le categorie di studenti cui è riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di voto nel comune in cui si trovano per motivi di studio alla data di svolgimento della consultazione elettorale, secondo la procedura speciale di cui alla lettera a);
   d) definire forme e modalità di dichiarazione della volontà di esercizio dell'opzione di cui alla lettera c), nonché quelle tecnico-organizzative per il suo esercizio, specificandone, altresì, le condizioni di legittimazione e i termini temporali;
   e) indicare le amministrazioni competenti nonché le modalità di raccordo e di coordinamento con la sezione elettorale del comune nella cui lista elettorale è iscritto lo studente che esercita l'opzione di cui alla lettera c), anche ai fini della registrazione del voto;
   f) armonizzare e coordinare la nuova disciplina con quella vigente in materia.

  5. Dall'attuazione della delega conferita dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.