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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.95. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.95.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: le liste fino alla fine del periodo con le seguenti: le liste che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o abbiano eletto un candidato in un collegio uninominale; tale soglia minima di accesso ai seggi è ridotta al 3 per cento su base regionale nel caso di liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 e comunque non si applica in caso di elezione di un candidato in un collegio uninominale.