Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per ciascuno collegio uninominale e con riguardo alla lista collegata al candidato eletto, dalla somma testé menzionata è sottratto un numero di voti pari a quelli del candidato più votato nel collegio incrementato di una unità. Nel caso il candidato sia collegato con più liste, a ciascuna lista è sottratta una frazione di voti calcolata in proporzione ai voti raccolti da ciascuna lista collegata, approssimandoli all'unità inferiore.