Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «regionale» inserire le seguenti: «compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente,»;
c) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.