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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.84. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.84.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, potendo altresì esprimere un voto di preferenza per i candidati della stessa. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

  Conseguentemente:
   a) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
    a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b) al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente;
   c) al comma 10, lettera e), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza scrivendo il nominativo del candidato prescelto.