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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.82. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.82.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima parte della scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, sulla seconda parte della scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. È ammesso il voto disgiunto. Sulla seconda parte della scheda l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.