Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:
Art. 9-bis.
1. Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono accettare di collegarsi a candidati nei collegi uninominali che intendano collegarsi a più liste, depositano congiuntamente una apposita dichiarazione di coalizione. Un partito o gruppo politico organizzato può essere incluso in una sola coalizione.