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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.64. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.64.

  Sopprimere il comma 3

  Conseguentemente:
   1. Al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», sopprimere la lettera d);
   2. Al comma 7, sostituire il capoverso: «Art. 16-bis» con il seguente:
  «Art. 16-bis. – L'Ufficio elettorale regionale:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi. ».
   3. Al comma 8, capoverso «Art. 17» sostituire le parole: dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai  sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima con le seguenti: ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b);
   4. Al comma 10, lettera e), sopprimere il capoverso «1-ter ».