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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.60. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.60.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: che ha riportato il più alto numero di voti con le seguenti: che ha riportato almeno la metà più uno dei voti validamente espressi, in assenza della quale si tiene un secondo turno.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 2, comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le schede per il secondo turno, con riferimento ai collegi uninominali ove si svolga, reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in quadrati di pari dimensioni, sono riportati i contrassegni delle liste cui il candidato è collegato. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede.»;
   2) all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere, in fine, i periodi seguenti: Al secondo turno, l'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul quadrato contenente il contrassegno di una lista collegata. Non è valido il voto espresso tracciando un segno sul simbolo di una lista non collegata al candidato per il quale sia stato espresso il voto;
   3) all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi con le seguenti: il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi;
   4) all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Qualora nessun candidato sia proclamato eletto in base alle disposizioni di cui al precedente comma 1, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi nonché tutti gli altri candidati che abbiano ottenuto un numero di voti validi superiori al 12,5 per cento degli aventi diritto al voto nel collegio.
  1-ter. In caso di decesso o impedimento permanente di uno dei candidati ammessi al secondo turno, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo.
  1-quater. Al secondo turno elettorale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più giovane per età anagrafica.