Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: In tali collegi uninominali risulta eletto, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista e per il numero dei seggi da attribuire nella regione, il candidato che abbia conseguito, rispettivamente, la migliore posizione nel collegio e, a parità, la percentuale elettorale più elevata, proseguendo poi in ordine decrescente sulla base dei medesimi criteri, sino a concorrenza dei seggi da attribuire. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, in ciascuna regione è istituito un collegio plurinominale, costituito dall'aggregazione dei collegi uninominali presenti nella regione, nel quale i seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 1.
Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 1, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'assegnazione dei seggi, sia alle liste nei collegi plurinominali, sia in quelli uninominali, è effettuata con metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto legislativo. A tal fine si procede prima all'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali, e successivamente alla proclamazione degli eletti dei collegi uninominali.