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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.40. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.40.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.
  3-bis. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. In caso di collegamento con più liste, i contrassegni di ciascuna di esse sono disposti verticalmente uno sotto l'altro e il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale sono posti al centro del primo rettangolo. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate. Sulle schede sono altresì riportate, a destra a ciascun contrassegno di lista, due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.»;
    b) al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste nel collegio plurinominale, anche non collegata al candidato nel collegio uninominale prescelto, tracciando un segno sul simbolo della lista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato. L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.»;
   c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono inseriti i seguenti: «Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

Art. 14-bis.

  1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza e il nome e cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 14-ter.

  1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
   1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
   2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

  2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
  3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.
    d) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) determina la cifra elettorale individuale di ognuno dei candidati nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle sezioni elettorali del collegio;
   c-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati di ciascuna lista. A parità di cifre individuali, prevale nella graduatoria l'ordine di presentazione nella lista;
    e) al comma 8, capoverso Art. 17, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   c) il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente;
   d) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
   e) qualora, al termine delle operazioni di cui al punto d), residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio elettorale regionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio elettorale regionale competente. L'Ufficio elettorale regionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi della lettera d);
   f) nell'effettuare le operazioni di cui alle lettere d) ed e), in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio;
    f) al comma 9, capoverso Art. 19, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  3. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 17, lettere d), e) ed f).