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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.27. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.27.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:   
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali»;
   b) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
  2. La scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale è quella stessa utilizzata per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e di un voto per la scelta di una lista, ad esso collegata, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
  3. Sulla scheda è riportato il nome del candidato nel collegio uninominale e i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegate, corredati dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente:
   1. Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.
  3-bis. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. In caso di collegamento con più liste, i contrassegni di ciascuna di esse sono disposti verticalmente uno sotto l'altro e il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale sono posti al centro del primo rettangolo. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è stabilito l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate.

  2. Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste collegate al candidato nel collegio uninominale prescelto tracciando un segno sul simbolo della lista o sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato.
  2. Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale, senza tracciare un segno su un contrassegno di lista, si intende che abbia votato per il solo candidato del collegio uninominale.
  4. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale, traccia un segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.
  5. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale traccia due o più segni di voto su diversi contrassegni di lista, collegati o meno allo stesso candidato nel collegio uninominale, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.

  3. Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
   b) determina il totale dei voti validi di ciascuna lista nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina il totale dei voti validi nel collegio plurinominale. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi ottenuti nel collegio plurinominale da ciascuna lista;
   d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale, detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi del comma a), un candidato collegato alla medesima lista, il numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio elettorale regionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;
   e) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   f) determina il totale delle cifre elettorali regionali. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   g) determina il totale dei voti validi di ciascuna lista nella regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nei singoli collegi plurinominali;
   h) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi ottenuti nella regione dalle liste;
   i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione, ed il totale dei voti validi ottenuti nella regione da ciascuna lista.

  Art. 16-bis.1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole regioni;
   c) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
   d) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera c).

  Sostituire il comma 8, con il seguente:
  7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera c), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d), che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

  6. Al comma 10, lettera e), capoverso «1-ter», le parole: «cifra elettorale nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «totale nazionale dei voti validi».