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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.17. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.17.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «150 collegi» con le seguenti: «120 collegi» e le parole: «non superiore a quattro» con le seguenti: «non superiori a cinque»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. «L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, con soglia di accesso al riparto dei seggi pari ad almeno il 3 per cento dei voti validi sul piano nazionale o regionale, ai sensi dell'articolo 17».

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo;
   b) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico stabilito, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   c) al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale ovvero sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso a favore della lista è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Se l'elettore traccia un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno sul contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido per entrambi. Il voto espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì valido anche per la lista alla quale il medesimo candidato nel collegio uninominale è collegato, qualora il collegamento riguardi una sola lista. Non è ammesso il voto disgiunto per un candidato nel collegio uninominale e per una lista ad esso non collegata.»;
   d) sostituire il comma 7 con il seguente:
  «7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti: «Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali e proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
  2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:
   a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste collegate nella coalizione nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste e coalizioni;
   f) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e coalizione nonché il totale dei voti validi della regione.».

Art. 16-bis.

  L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista collegata nella coalizione;
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
   d) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera c) numeri 1) e 2).».
   e) sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

  «Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera c), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d), che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto. È ammessa al riparto dei seggi, per ciascuna coalizione, anche la lista che abbia ottenuto la migliore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   c) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste ammesse. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nel collegio plurinominale ai sensi della lettera c). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio plurinominale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera b). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi plurinominali nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.».

Art. 17-bis.

  1. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.
  2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».