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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.15. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.15.

  Sostituire gli articoli 2 e 3 con i seguenti:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica).

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1 – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 150 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui al comma 1, ad eccezione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 4 e 5.
  3. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17, fermi restando i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quanto disposto dai commi 4 e 5.
  4. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.
  5. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale».
   b) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «suddivise in collegi uninominali»;
   c) nel titolo II, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
  «Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di Cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente»;
   d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta:
   a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
   b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
   c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
    2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non inferiore ad uno e non superiore a cinque.
   e) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
    «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.».
   f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.
  2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
   g) dopo il titolo IV, è inserito il seguente:

«TITOLO IV-BIS.
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

Art. 14-bis.

  1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   «a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato “candidato primo del collegio”;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra elettorale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i candidati vincenti del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua altresì i candidati nei collegi uninominali diversi dai candidati vincenti nel collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali.

  2. Comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i dati determinati ai sensi del presente articolo.
   h) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale».
   i) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
  «Art. 16. – 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; determina inoltre la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che la compongono; nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di lista determinate ai sensi della lettera a);
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale ovvero sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale ovvero sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
   d) individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e alle singole liste di cui alla lettera c), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato per ciascuna coalizione di liste e lista singola dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
   e) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera d), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;
   f) qualora la verifica di cui alla lettera e) abbia dato esito positivo, verifica poi se coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera e) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'ufficio centrale elettorale nazionale comprende i seggi in cui sono stati proclamati eletti candidati nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista singola o di una lista della coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
   g) qualora la verifica di cui alla lettera e) abbia dato esito negativo o qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali, che procedono alla loro attribuzione nella regione;
   h) qualora la verifica di cui alla lettera f) del presente comma abbia dato esito negativo, assegna a tale lista il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera d), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera f);
   i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera e) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda al l'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista di cui alla lettera e) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera h), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo e nono e decimo arrotondando all'unita intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera e).
  2. L'Ufficio centrale elettorale nazionale procede quindi alle comunicazioni dei dati determinati ai sensi del presente articolo.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
   1) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
  «Art. 16-bis. — 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
   a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle coalizioni di liste e singole liste regionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g), o del medesimo articolo 16, comma 2, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera l), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire all'interno della coalizione sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 16. comma 1, lettere h) e i), l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera l). Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Per ciascuna coalizione di liste l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto.
   m) gli articoli 17 e 17-bis sono sostituiti dal seguente:
  «Art. 17. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-bis, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti i candidati vincenti del collegio uninominale, individuati ai sensi dell'articolo 16, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dei precedenti articoli. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti un numero di seggi superiore al numero dei candidati primi nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, ove residuino ulteriori seggi, agli altri candidati dei collegi uninominali individuati ai sensi dell'articolo 16.
   n) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo l'ordine previsto dall'articolo 17.

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali).

  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 308 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;
   c) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione di ciascuno schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti».
  

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