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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.12. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.12.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore; inoltre, i nominativi dei candidati saranno inseriti in lista secondo il principio dell'alternanza di genere.
  4. Nel complesso dei candidati nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore.