Al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, in altro rettangolo, il contrassegno della lista o delle liste cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
3. Nel caso di più liste collegate, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali.
4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i contrassegni nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale.».
Conseguentemente sostituire le Tabelle A-bis e A-ter con le seguenti: