Aggiungere, in fine, il seguente comma:
32. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno in una delle due Camere al 1o gennaio 2014.