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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.72. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.72.

  Al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  «2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste a sostegno di un unico candidato in un collegio uninominale, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 15, sostituire le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma dalle seguenti: il contrassegno della lista prescelta. Il voto così espresso è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.
   Conseguentemente all'articolo 1, sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

  «Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  4. Se l'elettore traccia uno o più segni, comunque apposti, sui rettangoli contenenti i contrassegni di più liste unite a sostegno di uno stesso candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tali liste.
  5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o più segni su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».
   Conseguentemente all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14, al comma 1 sostituire le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma con le seguenti: il contrassegno della lista prescelta. Il voto così espresso è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente la Tabella A-bis di cui all'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

Immagine prelevata dallo stampato

  Conseguentemente la Tabella A di cui all'allegato 2 è sostituita dalla seguente:

Immagine prelevata dallo stampato