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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.54. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.54.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, dopo le parole: singoli collegi uninominali il seguente periodo: I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare anche un contrassegno, diverso da quello depositato ai sensi del periodo precedente, cui collegare i candidati nei collegi uninominali.

  Conseguentemente:
   1. all'articolo 1, comma 7, lettera a), gli ultimi due periodi sono soppressi;
   2. all'articolo 1, comma 14, capoverso Art. 31, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritto entro un apposito rettangolo che contiene al suo interno, sotto il nome del candidato nel collegio plurinominale, i nomi dei candidati della lista nel collegio plurinominale. Alla sinistra di tale rettangolo, in altro rettangolo delle medesime dimensioni sono riportati il contrassegno della lista cui sono collegati i candidati nel collegio plurinominale e, eventualmente, un secondo contrassegno cui può essere collegato il candidato nel collegio uninominale;
   3. all'articolo 1, comma 15, le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: il contrassegno della lista cui sono collegati i candidati nel collegio plurinominale e, eventualmente, il secondo contrassegno cui può essere collegato il candidato nel collegio uninominale. Il voto può essere espresso anche tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio uninominale e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.;
   4. all'articolo 1, comma 17, capoverso comma 1, le parole da: e sul rettangolo fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: , e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale, e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista cui sono collegati i candidati nel collegio plurinominale e, eventualmente, il contrassegno cui può essere collegato il candidato nel collegio uninominale, il voto è considerato comunque valido;
   5. all'articolo 2, comma 4, lettera a), gli ultimi due periodi sono soppressi;
   6. all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14, al comma 1, le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: il contrassegno della lista cui sono collegati i candidati nel collegio plurinominale e, eventualmente, il secondo contrassegno cui può essere collegato il candidato nel collegio uninominale. Il voto può essere espresso anche tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio uninominale e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;
   7. la Tabella A-bis di cui all'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

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