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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.53. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.53.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. L'atto di presentazione di una lista di candidati in un collegio plurinominale contiene anche l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali contraddistinte dal medesimo contrassegno deve essere effettuata contestualmente in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.
  1-ter. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito;.»
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali di una circoscrizione, inclusi i candidati nei collegi uninominali ivi ricompresi, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.

  Conseguentemente al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste a sostegno di un unico candidato in un collegio uninominale, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

  Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma con le seguenti: il contrassegno della lista prescelta. Il voto così espresso è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59-bis. — 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  4. Se l'elettore traccia uno o più segni, comunque apposti, sui rettangoli contenenti i contrassegni di più liste unite a sostegno di uno stesso candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tali liste.
  5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o più segni su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

  Conseguentemente, al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;

  Conseguentemente sostituire il comma 21, con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione;
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   d) procede al riparto di 303 seggi tra le coalizioni di liste di cui alla lettera c), numero 1) e le liste di cui alla lettera c), numero 2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   e) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera d). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   f) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera c). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera d). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   g) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera e), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera f). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera e). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, sostituire le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma con le seguenti: il contrassegno uninominale collegato alla lista prescelta. Può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
   «a-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste collegate nella coalizione nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»
   b) al capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste collegate nella coalizione nei singoli collegi plurinominali della regione;»;
   c) al capoverso Art. 16-bis, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista collegata nella coalizione»;
   d) al capoverso Art. 16-bis, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
    b) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
   2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento del voti validi espressi nella regione medesima;
   c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera c), numeri 1) e 2.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito con il seguente:
  «Art. 17. — 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   c) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste ammesse. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nel collegio plurinominale ai sensi della lettera c). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio plurinominale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera b). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali ti ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi plurinominali nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.».
  «Art. 17-bis. – 1. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.
  2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

  Conseguentemente la Tabella A-bis di cui all'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

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  Conseguentemente la Tabella A di cui all'allegato 2 è sostituita dalla seguente:

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