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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.500. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.500.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione proporzionalmente alla popolazione, come determinata dall'articolo 3, comma 1.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
  4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definite dal presente testo unico.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono soppressi.
   al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da: il nome fino alla fine del capoverso con le seguenti: il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale.
   sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali».
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  5. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali».
   al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La presentazione di ciascuna lista circoscrizionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 500 e di non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.»;
   al comma 7, lettera c), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
  3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettanti, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due e superiore a sei, ad eccezione del Molise in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
   al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.»;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1»;
   al comma 8, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole: plurinominali o uninominali con le seguenti: uninominali o nelle liste circoscrizionali;
   al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni;
   al comma 8, capoverso Art. 19, comma 4, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con la seguente: nelle liste circoscrizionali;
   sostituire il comma 9 con il seguente:
  10. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali» sono soppresse;
   b) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, né più di una candidatura in un collegio uninominale. È ammessa la sottoscrizione di una lista circoscrizionale da parte degli stessi sottoscrittori delle candidature della medesima lista nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione.»;
   sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali».
   al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) al numero 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «verifica se le liste» sono sostituite dalle seguenti: «verifica se le liste circoscrizionali»;
    2) dopo le parole: «queste condizioni;» sono aggiunte le seguenti: «verifica se le candidature nei collegi uninominali siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole altrimenti non valide»;
    3) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   al comma 11, lettera e), il numero 2 è sostituito dal seguente:
    2) all'alinea, le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19»;
   al comma 11, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:
    3) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3;»;
   dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
  «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione.»;
   al comma 12, sostituire il capoverso 2) con il seguente:
    2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   sostituire il comma 13 con il seguente:
  10. All'articolo 30, comma 1, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le liste dei candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione».
   al comma 14, capoverso Art. 31, comma 1, sopprimere le parole: nella circoscrizione.
   al comma 14, capoverso Art. 31 sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste.
   dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  14-ter. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
   al comma 15, capoverso 2, con il seguente:
  2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.
   al comma 17, il capoverso 1 è sostituito dai seguenti:
  1. Se l'elettore traccia un segno sul nome e il cognome del candidato del collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale di altra lista, il voto è nullo.
   al comma 18, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
    1) al terzo periodo, le parole da: «a cui è stato attribuito il voto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto.»;
   al comma 20, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua gli altri candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale pari o inferiore a 0,5, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   l) per ciascuna lista, individua infine i candidati nei collegi uninominali diversi da quelli individuati ai sensi delle lettere h) ed i), secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   m) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;
   al comma 21, capoverso Art. 83, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in una regione con le seguenti: in una delle circoscrizioni comprese in regioni e sostituire le parole: nella regione con le seguenti: nella circoscrizione;
    2) al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: 303 seggi con le seguenti: 606 seggi;
    3) al comma 1, lettera d):
   a) sopprimere il sesto periodo;
   b) dopo le parole: il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale di quoziente non utilizzata aggiungere le seguenti: o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.;
   sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.;
   al comma 23, sostituire il capoverso Art. 84 con il seguente:
  «Art. 84 – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e, successivamente, gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati agli ulteriori candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l).
  3. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 1 e 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
  5-bis. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione,»;
   al comma 24, sostituire il capoverso Art. 85 con il seguente:
  «Art. 85 – 1. Il deputato eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella circoscrizione in cui risulta collocato più in alto nell'ordine numerico della lista. Ove risulti collocato nella medesima posizione in più circoscrizioni, è proclamato nella circoscrizione in cui la lista di appartenenza ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.
  1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più liste circoscrizionali si intende eletto nel collegio uninominale.
  1-ter. Qualora un candidato della lista circoscrizionale sia proclamato eletto ai sensi dei commi 1 o 1-bis, è proclamato eletto il candidato che segue nella lista circoscrizionale».
   al comma 25, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
    a) al comma 1, le parole: «del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, commi 1 e 2»;
    b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
   al comma 27, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al comma terzo, le parole: «numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
   al comma 28, lettera c) dopo le parole: al comma 7, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «gruppi politici organizzati» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 14» e;
   al comma 30, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 2, le parole: «numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
   sostituire il comma 31 con il seguente:
  31. Le Tabelle A, A-bis e A-ter, allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis e A-ter di cui all'Allegato 1 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, capoverso Art. 1:
    1) sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 150 collegi uninominali ripartiti in ciascuna regione proporzionalmente alla popolazione come determinata ai sensi del comma 1.
  2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definite dal presente testo unico.
    2) sopprimere il comma 5;

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 2, sopprimere le parole: e in collegi plurinominali;
   sopprimere il comma 3;
   al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:
    a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. La presentazione di ciascuna lista regionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 750 e di non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.»;
    b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
    c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettanti, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due e superiore a sei, ad eccezione del Molise in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»;
   al comma 5, lettera a), sostituire il capoverso a) con il seguente:
    a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.
   al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente:
  Art. 16 – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua gli altri candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale pari o inferiore a 0,5, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   l) per ciascuna lista, individua infine i candidati nei collegi uninominali diversi da quelli individuati ai sensi delle lettere h) ed i), secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   m) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
   al comma 8, capoverso Art. 17, alinea, sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente;
   al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei plurinominali della regione con le seguenti: nella regione e, al terzo periodo, sostituire le parole: A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni: a) divide con le seguenti: L'Ufficio divide;
   al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere la lettera b);
   al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista regionale e, successivamente, gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati agli ulteriori candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l).
   al comma 8, sopprimere il capoverso Art. 17-bis.
   Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è soppresso.
   Al comma 9, sostituire il capoverso Art. 19 con il seguente:
  Art. 19 – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3.
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
   Al comma 10, lettera c), dopo le parole: è effettuata presso aggiungere le seguenti: la cancelleria;
   al comma 10, lettera d), capoverso c), primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 20, comma 1, lettera b-bis) con le seguenti: delle lettere a) e b).
   Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: dalla stessa con le seguenti: dallo stesso gruppo.
   All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
     1) alinea, sopprimere le parole: e dei collegi plurinominali;
     2) sopprimere la lettera b);
     3) alla lettera c) sostituire il numero: 15 con il seguente: 20;
     4) alla lettera d) sopprimere le parole: «e nella formazione dei collegi plurinominali»;
    b) al comma 2:
     1) alinea, sopprimere le parole: «e i collegi plurinominali»;
     2) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto»;
     3) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis)»;
     4) sopprimere la lettera c);
    c) al comma 3, sostituire le parole: «degli schemi dei decreti legislativi» con le seguenti: «dello schema di decreto legislativo»;
    d) al comma 4, sostituire le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi» con le seguenti: «Lo schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso»;
    e) alla rubrica sopprimere le parole: «e dei collegi plurinominali».

Allegato 1
TABELLA A
(articolo 3)

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte 1 (provincia di Torino)Torino
2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)Novara
3 Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e
della Brianza)
Milano
4 Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)Brescia
5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)Mantova
6 Trentino-Alto AdigeTrento
7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)Verona
8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)Venezia
9 Friuli-Venezia GiuliaTrieste
10 LiguriaGenova
11 Emilia-RomagnaBologna
12 ToscanaFirenze
13 UmbriaPerugia
14 MarcheAncona
15 Lazio 1 (provincia di Roma)Roma
16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)Frosinone
17 AbruzzoL'Aquila
18 MoliseCampobasso
19 Campania 1 (provincia di Napoli)Napoli
20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)Benevento
21 PugliaBari
22 BasilicataPotenza
23 CalabriaCatanzaro
24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)Palermo
25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)Catania
26 SardegnaCagliari

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