Al comma 7, lettera b), al capoverso 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore».