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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.48. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.48.

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) i presidenti delle Giunte regionali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).

  1. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non si applica se la funzione esercitata è cessata almeno 90 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.