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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.46. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.46.

  Al comma 3, sostituire il capoverso comma 2, con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e del nome del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso per una lista è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Se l'elettore traccia un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno sul contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido per entrambi. Il voto espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì valido anche per la lista alla quale il medesimo candidato nel collegio uninominale è collegato, qualora il collegamento riguardi una sola lista. Non è ammesso il voto disgiunto per un candidato nel collegio uninominale e per una lista ad esso non collegata.