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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.44. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.44.

  Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato e il contrassegno di ciascuna lista, ad esso collegata, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali collocate a fianco di ciascun contrassegno di lista. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;

  Conseguentemente:
   al comma 14, capoverso Art 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. In caso di collegamento con più liste, i contrassegni di ciascuna di esse sono disposti verticalmente uno sotto l'altro e il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale sono posti al centro del primo rettangolo. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate. Sulle schede sono altresì riportate, a destra a ciascun contrassegno di lista, due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.;
   sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste nel collegio plurinominale tracciando un segno sul simbolo della lista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali Sono vietati altri segni o indicazioni»;
   al comma 18, lettera a), numero 1), sostituire le parole: al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale con le seguente: o dei candidati cui è attribuita la preferenza e il nome e cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 19 con il seguente:
  «19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 20, capoverso Art. 77, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
   al comma 23, capoverso Art. 84, al comma 1, sostituire ovunque ricorrano, le parole: procedendo secondo l'ordine di presentazione, con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente;
   al comma 25 sopprimere le parole da: «e le parole» fino al termine del periodo.