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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.29. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.29.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
  2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
  3. Nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fatti salvi i seggi attribuiti alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2.
  4. L'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale, ad eccezione del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta, è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, ai sensi degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale».
  2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali.».
   b) il comma 3 è soppresso.
  3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «2. Ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, con affianco i nomi dei candidati nella lista circoscrizionale in ordine di presentazione».
  4. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.
  5. All'articolo 14, il comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente: «1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
  6. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  6. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».
  7. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo comma è sostituito dal seguente: «All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36o giorno antecedente quello della votazione.
  8. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle medesime circoscrizioni. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
  2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
  3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non inferiore a uno e non superiore a cinque. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista in ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.
  3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile».
  9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19 – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.
  2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, a pena di nullità dell'elezione.
  3. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.
  4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nelle circoscrizioni, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.
  5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione».
  10. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le liste dei candidati nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del 35o giorno alle ore 20 del 34o giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.».
  11. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 1 è sostituito dal seguente: «Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati circoscrizioni presentate, dei candidati nei collegi uninominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione».
  12. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:
    5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale e;
   e) al numero 6-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati di ciascun collegio uninominale»;
    2) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 19, e comunica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19 e, fermo restando che, nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista nei restanti collegi uninominali, comunica».
  13. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».
  14. All'articolo 30, comma 1, numero 4), le parole: «collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «collegio uninominale e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale».
  15. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1.1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
  2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista di appartenenza con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Le liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis sono inserite in sequenza, sulla base del sorteggio di cui all'articolo 24, e raggruppate nell'ambito di un rettangolo di maggiore dimensione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste».
  16. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «del collegio plurinominale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione».
  17. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale».
  18. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».
  19. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e un altro segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido».
  20. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  21. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  22. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77 – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra di collegio di ogni candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «candidato vincente del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista corrispondente alla cifra elettorale di collegio del candidato della lista e il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorale circoscrizionali delle liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis;
   e) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   f) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   g) per ciascuna lista, individua i candidati vincenti del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   h) per ciascuna lista, individua altresì i candidati nei collegi uninominali differenti da quelli individuati ai sensi della lettera g), secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali.
  2. Comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione e gli altri dati determinati ai sensi del presente articolo».
  23. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83 – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   1-bis) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;
   2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    b) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui alla lettera a), le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    c) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
   4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le singole liste di cui al numero 3), lettera c), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   6) verifica quindi se tale coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito almeno 340 seggi;
   7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4); procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto ai sensi del numero 3), lettera b). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 3, lettera b), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   8) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3), lettere a) e c). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna singola lista di cui al numero 3), lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3), lettere a) e c). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   9) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 3), lettera b), per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 7). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie ed alle liste deficitarie, procede ai sensi del numero 8), periodi nono e seguenti.

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, ivi compresi quelli conseguiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e fermo restando quanto stabilito al comma 5. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7); ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste ai sensi delle lettere precedenti, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a) per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui alla lettera b) per le altre coalizioni di liste o singole liste. Le operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 9) del comma 1 sono riferite ai seggi assegnati alle liste ai sensi delle lettere a) e b).
  4. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, ovvero abbia dato esito positivo la verifica di cui al comma 1, numero 7), resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4). L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numeri 7), 8) e 9);
  5. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. I seggi attribuiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono computati secondo quanto disposto dagli articoli 92, comma 1, numero 1-bis e 93-bis, comma 1.
  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.».
  24. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84 – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 6, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati vincenti del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti ai sensi dell'articolo 83 un numero di seggi superiore al numero dei candidati primi nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico e, ove residuino ulteriori seggi, ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera g).
  3. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 1 e 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.».
  25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 85 – 1. Il deputato eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella circoscrizione nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.
  2. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più liste circoscrizionali si intende eletto nel collegio uninominale».
  26. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, commi 1 e 2.
  2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 3 e 4.
  3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio del collegio uninominale della circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si procede ad elezioni suppletive, secondo le disposizioni dell'articolo 21-ter, commi da 1 a 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».
  27. All'articolo 92, comma 1, numero 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; al primo periodo dopo le parole «determinazione della lista» sono inserite le seguenti: «ovvero della coalizione di liste» e al terzo periodo, dopo le parole «ottenuti dalla lista» sono inserite le seguenti: «ovvero dalla coalizione di liste»;
  28. All'articolo 93, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso;
  29. All'articolo 93-bis, comma 1, al terzo periodo, dopo le parole «determinazione della lista» sono inserite le seguenti: «ovvero della coalizione di liste» e al quinto periodo, dopo le parole «ottenuti dalla lista» sono inserite le seguenti: «ovvero dalla coalizione di liste».
  30. All'articolo 93-ter, il comma 3 è soppresso.
  31. All'articolo 93-quater:
   1) al comma 4 le parole: «, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono soppresse;
   2) al comma 7 le parole «ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio» e le parole «ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio,» sono soppresse.
  32. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno in una delle due Camere al 1o gennaio 2014.

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