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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.27. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
1.27.

  Al comma 3, sostituire il capoverso comma 2, con il seguente:
  2. Gli elettori possono esprimere il voto nel modo seguente:
   contrassegnando il nome del candidato nel collegio uninominale. In questo caso il voto è valido solo a favore del candidato nel collegio uninominale e non si trasferisce alla lista o alle liste plurinominali collegate;
   contrassegnando il simbolo della lista plurinominale o il riquadro che la contiene collegata al candidato nel collegio uninominale. In questo caso il voto è conteggiato sia nel collegio uninominale sia nel collegio plurinominale;
   contrassegnando sia il nome del candidato del collegio uninominale sia la lista plurinominale ad esso collegata;
   all'interno della lista plurinominale prescelta l'elettore può anche esprimere una o più preferenze apponendo un segno sull'apposito riquadro posto al fianco di ciascun nome dei candidati della lista plurinominale. Si potranno esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nel caso la lista dei candidati sia pari a 4, 2 se pari a tre, 1 se pari a due.

  Non è consentito, pena la nullità del voto, votare un candidato del collegio uninominale diverso dalla lista di candidati del collegio plurinominale prescelta e viceversa.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 15, sostituire le parole da: , sul rettangolo fino alla fine del comma, con le seguenti: secondo le modalità previste al precedente articolo 4, comma 2.