Al comma 23, capoverso articolo 84, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale attribuisce a ciascuna lista che abbia conseguito seggi il cinquanta per cento degli stessi nei collegi plurinominali e proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione dell'ordine di presentazione nella lista».
b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Una volta proceduto al riparto dei seggi dei collegi plurinominali, si procede all'attribuzione a ciascuna lista del restante cinquanta per cento dei seggi nei collegi uninominali. A tal fine l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio uninominale, in base alla determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, il candidato che abbia conseguito, rispettivamente, la migliore posizione nel collegio e, a parità, la percentuale elettorale più elevata, proseguendo poi in ordine decrescente sulla base dei medesimi criteri, sino a concorrenza dei seggi da attribuire».