Al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, lettera b) secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a) un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto.