Al comma 20, capoverso Art. 77 apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere la lettera a);
2) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
« d-bis) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.».