Al comma 14, capoverso «Art. 31», sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari larghezza, sono riportati il contrassegno delle liste cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Il rettangolo che contiene il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale ha un'altezza pari alla somma delle altezze dei rettangoli che contengono i contrassegni delle liste collegate. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate.».
Conseguentemente:
1) al comma 15, sostituire le parole da: ovvero fino alla fine del comma con le seguenti: e sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista collegata e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. In mancanza di voto a favore di un candidato nel collegio uninominale, il voto dato a una lista è valido anche a favore del candidato ad essa collegato. In mancanza di voto a una lista, il voto espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale si intende espresso anche a favore della lista collegata quando il candidato medesimo è collegato ad una sola lista.;
2) al comma 17, sostituire le parole da: sono sostituiti dai seguenti fino alla fine del comma con le seguenti: sono soppressi.».