Al comma 7, lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista:
a) nei collegi plurinominali le candidature sono inserite in ordine alternato dei due sessi e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna circoscrizione in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore;
b) nei collegi plurinominali, nessuno dei sessi può essere rappresentato in ciascuna circoscrizione da capilista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore;
c) nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.