Al comma 7, lettera b), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.
Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Anche in deroga alle disposizioni del comma 1, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
All'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i candidati nei collegi uninominali»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «anche in atti separati,» sono aggiunte le seguenti: «o in modalità digitale ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 18-bis,»;
3) al quarto comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, anche in modalità digitale»;
4) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni».